DVR – Documento di valutazione dei rischi

Dal 1° giugno 2013 le PMI fino a 10 dipendenti (compresi gli studi, i negozi e gli uffici) non potranno più ricorrere alla autocertificazione per assolvere agli obblighi di valutazione dei rischi: da quella data, dovranno presentare anch’esse il DVR per la sicurezza sul lavoro:

CONOSCIAMO INSIEME IL DVR

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    Quando devo fare la valutazione del rischio?

    Quando in una organizzazione aziendale è presente un Datore di Lavoro e almeno un lavoratore subordinato.

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    Devo valutare i rischi anche se sono una associazione di volontariato?

    Si, la valutazione del rischio va fatta in tutti i casi in cui siano presenti lavoratori subordinati, a prescindere dalla forma contrattuale. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il lavoratore come la persona che, con o senza retribuzione, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato (ricade in questa fattispecie l’apprendista, il tirocinante, lo studente che fa alternanza scuola lavoro, il socio lavoratore, il socio di cooperativa, ecc…)

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    Sono il legale rappresentante di una S.N.C. e ho un socio; devo fare la valutazione del rischio?

    Si, se il socio svolge attività lavorativa. In questo caso un socio è il Datore di Lavoro e l’altro socio è equiparato al lavoratore (vedi punto precedente).

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    La valutazione del rischio chi la deve fare?

    Deve essere fatta dal Datore di Lavoro; è un obbligo non delegabile. Il Datore di Lavoro può avvalersi di tecnici specializzati.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti in azienda. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione di cui all’art. 17, comma1, lettera a), debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che sia contenuto in un apposito documento, il documento di valutazione dei rischi (da qui in poi denominato DVR).

IL DVR

Deve prendere in esame tutti i rischi presenti nell’organizzazione lavorativa di un Datore di Lavoro.

Ogni DVR è specifico per ogni azienda e deve contenere:
  • I dati anagrafici:
  • La descrizione dei luoghi di lavoro;
  • La descrizione del processo produttivo;
  • L’organigramma della struttura aziendale dedicata alla sicurezza (Datore di Lavoro DL, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, Medico Competente MC, Dirigenti, Preposti, Addetti antincendio, Addetti al Primo Soccorso, ecc…);
  • La suddivisione dei reparti aziendali e la planimetria con il layout;
  • L’individuazione delle mansioni rappresentative;
  • L’elenco degli utensili, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e delle macchine;
  • La valutazione quantitativa e qualitativa di tutti i rischi presenti;
  • Le misure di prevenzione e protezione attuate per la gestione dei rischi;
  • Il piano di miglioramento da attuare per far sì che i rischi possano essere diventare trascurabili.
Pertanto devono essere presi in esame:
  • i pericoli propri del luogo di lavoro (attraverso la valutazione dei rischi strutturali);
  • i pericoli derivati dall’utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, impianti, macchine (attraverso la valutazione dei rischi attrezzature);
  • i pericoli a cui ogni lavoratore è esposto in base alla specifica attività che svolge (attraverso la valutazione dei rischi di mansione).

Questi rischi sono:

All’interno di una organizzazione aziendale possono essere presenti una serie di rischi specifici che devono essere approfonditi mediante una relazione tecnica specifica. Questi rischi sono:

adeguamento gdpr

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