DVR – Documento di valutazione dei rischi
Dal 1° giugno 2013 le PMI fino a 10 dipendenti (compresi gli studi, i negozi e gli uffici) non potranno più ricorrere alla autocertificazione per assolvere agli obblighi di valutazione dei rischi: da quella data, dovranno presentare anch’esse il DVR per la sicurezza sul lavoro:
CONOSCIAMO INSIEME IL DVR
- 1Quando devo fare la valutazione del rischio?
Quando in una organizzazione aziendale è presente un Datore di Lavoro e almeno un lavoratore subordinato.
- 2Devo valutare i rischi anche se sono una associazione di volontariato?
Si, la valutazione del rischio va fatta in tutti i casi in cui siano presenti lavoratori subordinati, a prescindere dalla forma contrattuale. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il lavoratore come la persona che, con o senza retribuzione, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato (ricade in questa fattispecie l’apprendista, il tirocinante, lo studente che fa alternanza scuola lavoro, il socio lavoratore, il socio di cooperativa, ecc…)
- 3Sono il legale rappresentante di una S.N.C. e ho un socio; devo fare la valutazione del rischio?
Si, se il socio svolge attività lavorativa. In questo caso un socio è il Datore di Lavoro e l’altro socio è equiparato al lavoratore (vedi punto precedente).
- 4La valutazione del rischio chi la deve fare?
Deve essere fatta dal Datore di Lavoro; è un obbligo non delegabile. Il Datore di Lavoro può avvalersi di tecnici specializzati.